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Bonus Sociale Rifiuti

Come previsto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, disciplinato dalla deliberazione n. 355/2025/R/rif dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), viene riconosciuto il BONUS SOCIALE RIFIUTI unicamente a soggetti intestatari di...
Data:

29 maggio 2026

Tempo di lettura:

2 min

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Come previsto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, disciplinato dalla deliberazione n. 355/2025/R/rif dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), viene riconosciuto il BONUS SOCIALE RIFIUTI unicamente a soggetti intestatari di utenza ad uso domestico (l’intestazione può essere a carico di uno dei componenti il nucleo ISEE), aventi un ISEE fino a 9.796 euro (20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli).
Consiste in una riduzione del 25% della TARI (al netto della TEFA che è parte destinata alla Provincia) limitatamente ad una sola utenza (se quindi il nucleo familiare ha più abitazioni potrà avere diritto al bonus per una sola di esse).
L’agevolazione sarà riconosciuta automaticamente, senza necessità di richiesta da parte dei contribuenti così come avviene per i bonus relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.
Poiché l’ISEE può essere richiesto dai cittadini in qualsiasi momento dell’anno, i gestori disporranno dei dati relativi ai nuclei familiari che hanno diritto al bonus sociale, quando sono state presentate tutte le DSU, quindi dopo il mese di dicembre di ciascun anno.
Per questo motivo il bonus sociale rifiuti viene corrisposto nel bollettino di pagamento emesso nell’anno successivo a quello di rilascio dell’attestazione ISEE.
Per esempio, nel 2026, verrà applicato lo sconto ai nuclei familiari che hanno ottenuto un’attestazione ISEE sottosoglia nel 2025 e sarà calcolato in base a quello che il nucleo familiare ha pagato ai fini TARI nell’anno 2025.
Se i cittadini presentano la DSU dopo il 20 dicembre (di ogni anno) e ricevono quindi l’attestazione ISEE a gennaio dell’anno successivo, il bonus rifiuti verrà corrisposto l’anno seguente a quello di rilascio dell’attestazione ISEE.

ATTENZIONE: nel caso in cui il potenziale beneficiario del bonus sociale risulti moroso, ossia risulti non aver pagato la tassa sui rifiuti negli anni precedenti a quello di erogazione del bonus, il gestore del servizio può trattenere l'importo del bonus per compensare le somme dovute e non versate dall’utente.
Tuttavia, per poter trattenere il bonus, il gestore deve aver inviato un sollecito di pagamento all’interessato.

Si invitano pertanto tutti i contribuenti ad effettuare il pagamento totale della TARI per le annualità pregresse; salvo diverse ulteriori indicazioni la riduzione del 25% per l’anno 2025 verrà applicata agli aventi diritto nell'avviso di pagamento TARI 2026.



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Ultimo aggiornamento pagina: 29/05/2026 11:43:20

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