Dichiarato lo stato di massima pericolosità incendi boschivi

La Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n.2195/A1821A/2022 ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal giorno 21 LUGLIO 2022. A tal fine si RENDE...
Data:

20 luglio 2022

Tempo di lettura:

2 min

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La Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n.2195/A1821A/2022 ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal giorno 21 LUGLIO 2022.

A tal fine si RENDE NOTO

Il Decreto legislativo n. 152/2006, art. 182 comma 6 bis : (...)”Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata”(…).

La L.r. 15/2018, la quale prevede:

all’articolo 10:

comma 7: “Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:

a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;

b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali:

accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio;

comma 9. “Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la l. 353/2000 nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 , e dall'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139 nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione.

all’articolo 13 :

1. Le violazioni dei divieti di cui all’articolo 10, commi 2 e 3 e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, comma 5 comportano l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.

2. Le violazioni di divieti e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 7, comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 10 della l. 353/2000.

3. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

A cura di

Ultimo aggiornamento pagina: 08/08/2022 16:54:16

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